Imposta di Soggiorno
Imposta di carattere locale applicata a carico di ogni soggetto non residente nel Comune per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del territorio
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’ Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 c. 5-bis.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili e sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’ Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 c. 5-bis.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili e sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Descrizione
L'imposta di soggiorno nel Comune di Castelletto Sopra Ticino è stata istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20.11.2023.
Scopo
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Scopo
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Come fare
L'imposta è dovuta da ogni soggetto, che non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, affittacamere, alloggi vacanze e case per ferie.
L’imposta è applicabile sino ad un massimo di trenta pernottamenti.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, affittacamere, alloggi vacanze e case per ferie.
L’imposta è applicabile sino ad un massimo di trenta pernottamenti.
Presentazione Dichiarazione
- Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castelletto Sopra Ticino – Ufficio Tributi – Piazza F.lli Cervi, 7 – 28053 Castelletto Sopra Ticino .
- Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castelletto Sopra Ticino – Ufficio Tributi – Piazza F.lli Cervi, 7 – 28053 Castelletto Sopra Ticino .
- A mano presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino – P.zza F.lli Cervi, 7 - Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico (consultabili anche sul sito del comune) : il lunedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.15 oppure dalle 17 alle 18.15; il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.15.
- Posta elettronica certificata (P.E.C.) del Comune di Castelletto Sopra Ticino è la seguente: castellettosopraticino@pec.it
- Posta elettronica certificata (P.E.C.) del Comune di Castelletto Sopra Ticino è la seguente: castellettosopraticino@pec.it
ATTENZIONE: Con riferimento alla comunicazione inviata da Airbnb alle strutture ricettive, nella quale informa che a decorrere dal 15/02/2024 l'imposta di soggiorno per le locazioni brevi sarà riscossa e riversata al Comune direttamente da Airbnb, precisiamo che il Comune di Castelletto Sopra Ticino non ha aderito ad alcun accordo con Airbnb.
Le strutture ricettive devono continuare a riscuotere direttamente l'imposta di soggiorno e riversarla al Comune di Castelletto Sopra Ticino con le consuete modalità in quanto Airbnb non è autorizzato a riscuotere l'imposta per conto delle strutture ricettive.
Le strutture ricettive devono continuare a riscuotere direttamente l'imposta di soggiorno e riversarla al Comune di Castelletto Sopra Ticino con le consuete modalità in quanto Airbnb non è autorizzato a riscuotere l'imposta per conto delle strutture ricettive.
Cosa serve
Obblighi dei Gestori delle strutture
- Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L’apposito cartello informativo nelle varie lingue è disponibile nella sottostante sezione “Allegati”.
- Dichiarare mensilmente all'Ente, entro il 15° giorno del mese successivo, le informazioni utili al calcolo dell’imposta come da modulo disponibile nella sottostante sezione “Moduli”. La dichiarazione va presentata anche se durante il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti (indicando “zero” nel relativo campo).
- Far compilare la dichiarazione di esenzione ai richiedenti, di cui all’art. 6 del Regolamento, scaricando il modulo fac-simile da questa pagina nella sezione “Moduli”.
- Riscuotere l’imposta inserendo il relativo importo sul documento fiscale emesso indicandolo come “operazione fuori campo I.V.A.”
- Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L’apposito cartello informativo nelle varie lingue è disponibile nella sottostante sezione “Allegati”.
- Dichiarare mensilmente all'Ente, entro il 15° giorno del mese successivo, le informazioni utili al calcolo dell’imposta come da modulo disponibile nella sottostante sezione “Moduli”. La dichiarazione va presentata anche se durante il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti (indicando “zero” nel relativo campo).
- Far compilare la dichiarazione di esenzione ai richiedenti, di cui all’art. 6 del Regolamento, scaricando il modulo fac-simile da questa pagina nella sezione “Moduli”.
- Riscuotere l’imposta inserendo il relativo importo sul documento fiscale emesso indicandolo come “operazione fuori campo I.V.A.”
Cosa si ottiene
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi.
Tempi e scadenze
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Castelletto Sopra Ticino dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese.
Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione della comunicazione mensile.
Costi
La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (ad esempio per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere in rapporto alla loro classificazione in “stelle”).
Le misure d'imposta, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20/11/2023, sono riportate nell'apposita tabella "Tariffe imposta di soggiorno" (vedi sezione allegati).
Le misure d'imposta, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20/11/2023, sono riportate nell'apposita tabella "Tariffe imposta di soggiorno" (vedi sezione allegati).
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti punti b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti punti b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
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Ultimo aggiornamento pagina: 02/07/2025 11:15:21