Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 47 c. 1.
Documenti
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013
Le sanzioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n.33/2013 si applicano solo per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (cioè dei compensi previsti alla lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013) nonché di quelli concernenti la situazione patrimoniale ai sensi della lettera f) comma 1 del succitato art. 14 non applicabile ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Nel caso di omessa comunicazione dei dati di cui alle lettere b), d) ed e) per le quali l'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede applicazione delle sanzioni specifiche ivi indicate. Per tale tipologia di violazioni deve essere effettuata segnalazione alla CIVIT e agli altri organi previsti dall'art. 43 comma 1 del succitato d.lgs.
Si comunica che non è stata comminata nessuna sanzione.
Nel caso di omessa comunicazione dei dati di cui alle lettere b), d) ed e) per le quali l'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede applicazione delle sanzioni specifiche ivi indicate. Per tale tipologia di violazioni deve essere effettuata segnalazione alla CIVIT e agli altri organi previsti dall'art. 43 comma 1 del succitato d.lgs.
Si comunica che non è stata comminata nessuna sanzione.
Ultimo aggiornamento pagina: 11/04/2022 14:39:58
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